Convocazione dell’Assemblea degli iscritti per l’elezione del Consiglio dell’Ordine – Quadriennio 2023-2026


Newsletter n. 255 del 1°.VI.2023

Si trasmette di seguito il provvedimento indicato in oggetto:

Avviso di Convocazione elettorale


Convocazione dell’Assemblea degli iscritti per l’elezione del Consiglio dell’Ordine

Quadriennio 2023-2026

Ai sensi dell’art. 6 della legge 12 luglio 2017, n. 113 e dell’art. 28 della legge 31.12.2012, n. 247, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola

– vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola del 25.05.2023;

– letta la determinazione presidenziale assunta in data 30.05.2023;

CONVOCA

l’Assemblea degli Avvocati iscritti all’Ordine di Nola per le elezioni ordinarie dei 21 componenti il Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2023-2026, presso il Tribunale di Nola – Reggia degli Orsini, nei seguenti giorni:

giovedì 13 luglio 2023, dalle ore 9 alle ore 15,

venerdì 14 luglio 2023, dalle ore 9 alle ore 15,

sabato 15 luglio 2023, dalle ore 9 alle ore 13.

Pertanto, la data d’inizio delle operazioni di voto è fissata il 13 luglio 2023.

Sono consentite esclusivamente candidature individuali (art. 8, comma 1, legge n. 113/17).

Le candidature devono essere presentate, a pena di irricevibilitàentro le ore dodici del quattordicesimo giorno antecedente quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto, mediante deposito presso il Consiglio dell’Ordine di dichiarazione sottoscritta dall’interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 8, comma 2, legge n. 113/17).

Nel medesimo termine di cui al capoverso precedente è possibile presentare istanza per manifestare la disponibilità a essere designati componenti della Commissione elettorale.

Hanno diritto al voto gli avvocati che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione (art. 3, comma 2, legge n. 113/17).

Espressione del voto (artt. 4 e 10 della Legge n. 113/17).

Il voto è espresso attraverso l’indicazione del nome e del cognome degli avvocati candidati individualmente.

Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere.

L’elettore può esprimere il numero massimo di voti (cioè 14) se gli avvocati votati appartengono ai due generi e a quello meno rappresentato è attribuito almeno un terzo del numero massimo di voti esprimibili.

In ogni caso, l’elettore non può esprimere per avvocati di un solo genere un numero di voti superiore ai due terzi del numero massimo di preferenze esprimibili.

Numero massimo di preferenze esprimibili14

Numero massimo di preferenze esprimibili per singolo genere9

Numero minimo di preferenze di genere da esprimere nel caso siano state espresse tutte le preferenze esprimibili5

Incompatibilità e ineleggibilità.

Ai sensi dell’art. 6-ter del D.L. 21.5.2003, n. 112 (conv. con mod. dalla Legge 18.7.2003 n. 180): «…Gli avvocati componenti della commissione e delle sottocommissioni (esame avvocato) non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell’ordine e alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense alle elezioni immediatamente successive all’incarico ricoperto…».

Ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 113/17: «Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento. Fermo restando quanto previsto al comma 4, i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato».

Ai sensi dell’art. 28 della Legge 31.12.2012, n. 247: «(…) La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario (…)».

DISPONE

che il presente avviso sia pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Nola, sia spedito a tutti gli aventi diritto al voto mediante messaggio di posta elettronica certificata e tramite newsletter inviata a mezzo app-mobile e sia affisso negli uffici dell’Ordine e del Tribunale.

Nola, li 1°.06.2023      IL PRESIDENTE

                                 Avv. Arturo Rianna


COA NOLA – Avviso di convocazione elettorale

Cordiali saluti.

Nola, li 1°.VI.2023

(Ufficio stampa e URP dell’Ordine degli Avvocati di Nola)