Cassa Forense, comunicato sulle nuove disposizioni in materia di gravidanza a rischio introdotte dal D.Lgs. n.105/2022


Newsletter n. 179 del 20.IV.2023

La Cassa Fornese ha comunicato, tramite il sito istituzionale, che «il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 13 aprile 2023, ha recepito la disposizione di cui all’’articolo 2, comma 1, lett. v), del Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – che ha novellato l’art 70, comma 1, del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 – con la quale è stata prevista unindennità per i periodi di “gravidanza a rischio” anche a favore delle libere professioniste iscritte alle Casse di Previdenza.

Per l’effetto, lindennità di maternità può essere richiesta e corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’art 17, comma 3.

L’indennità verrà erogata, previa domanda dell’interessata con allegazione del certificato medico della ASL competente che attesta la gravidanza a rischio, nonché il prescritto periodo di astensione dall’attività lavorativa. Il periodo indennizzato può essere compreso dal momento dell’accertamento fino all’ inizio del periodo tutelato, ovvero avere una durata più breve. In questo caso, la professionista, persistendo i motivi di rischio e previo nuovo accertamento della ASL, potrà presentare una domanda di integrazione della indennità per “gravidanza a rischio”.

Per la stessa gravidanza ciascuna professionista potrà, quindi, presentare una o più domande in relazione al tipo di attestazioni che riceverà dalla ASL competente all’emissione del certificato.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite l’apposita procedura on-line nell’area personale riservata del sito Cassa.

L’indennità spettante verrà calcolata con i medesimi criteri previsti per l’indennità già spettante per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data del parto ai sensi dell’articolo 70, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

A seguito della entrata in vigore della nuova disposizione normativa, l’indennità di maternità diventa forma tipica di tutela della “gravidanza a rischio” con preclusione, per il medesimo evento, delle forme di assistenza precedentemente erogate in base alle disposizioni del Regolamento dell’Assistenza».

Cordiali saluti.

Nola, li 20.IV.2023

(Ufficio stampa e URP dell’Ordine degli Avvocati di Nola)