Cassazione. Rassegna delle pronunce della Corte Costituzionale in materia penale (marzo 2025)


Newsletter n. 123 del 3.IV.2025

Si trasmette il documento indicato in oggetto, riportando di seguito il sommario degli argomenti trattati:

Rel.222025

SOMMARIO

Parte I. DIRITTO PROCESSUALE PENALE………………………………………….. p.02
Procedimento a carico di un minorenne e proposta di definizione anticipata del procedimento tramite percorso di rieducazione ai sensi dell’art. 27-bis del d.P.R. n. 448 del 1988, inserito dall’art. 8, comma l, lettera b), del d.l. n. 123 del 2023: illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), inserito dall’art. 8, comma l, lettera b), del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 13 novembre 2023, n. 159, nella parte in cui indica “giudice per le indagini preliminari”, anziché “giudice dell’udienza preliminare, ai sensi dell’art. 50-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario)”, non fondatezza delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell’art. 27-bis del d.P.R. n. 448 del 1988, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost.

Parte II. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE………………………………………. p.04
1) Contraffazione o alterazione del visto di ingresso o reingresso: non fondata la q.l.c. dell’art. 5, comma 8-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

Parte III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL’ESECUZIONE ………………….. p.06
1) Art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà): illegittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 48 CDFUE, relativa all’incompatibilità dell’automatismo preclusivo rispetto alla nuova concessione di permessi premio.
2) Art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà): illegittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 Cost., limitatamente all’inciso “ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell’articolo 10”.

Cordiali saluti.

Nola, li 3.IV.2025

(Ufficio stampa e URP dell’Ordine degli Avvocati di Nola)