Newsletter n. 457 del 6.XI.2023
Si trasmette il documento indicato in oggetto, riportando di seguito il sommario degli argomenti trattati:
Sommario
PARTE I. DIRITTO PENALE
- Circostanze del reato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 648-ter.1, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
- Previsione della pena non inferiore a tre anni di reclusione per le lesioni personali stradali gravi di cui all’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.: non fondatezza della q.l.c. dell’art. 590-ter cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.
- Circostanze del reato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen.
PARTE II. DIRITTO PROCESSUALE PENALE
- Citazione del responsabile civile: inammissibilità della q.l.c. dell’art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista a carico degli esercenti la professione sanitaria dalla legge n. 24 del 2017, l’assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell’imputato.
- Assenza dell’imputato: dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.
PARTE III. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE.
- Applicazione automatica della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.: non fondatezza della q.l.c. dell’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, sollevata in riferimento agli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, Cost.
Cordiali saluti.
Nola, li 6.XI.2023
(Ufficio stampa e URP dell’Ordine degli Avvocati di Nola)