Newsletter n. 370 del 1°.IX.2023
Si trasmette il documento indicato in oggetto, riportando di seguito il sommario degli argomenti trattati:
Rassegna della giurisprudenza della Corte costituzionale in materia penale (Luglio 2023)
Sommario
PARTE I. DIRITTO PENALE
1) Circostanze del reato: una nuova declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 69,
comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della
circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99,
quarto comma, cod. pen.
2) Sospensione del procedimento con messa alla prova: infondatezza della q.l.c. dell’art.
168-bis, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, Cost. –
3) Differimento dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Legge
“Cartabia”): infondatezza delle q.l.c. dell’art. 6 del d.l. n. 162 del 2022, conv., con
modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 in riferimento agli artt. 3 e 117, primo
comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 7, par. 1, CEDU e 15, par. 1, del Patto
internazionale sui diritti civili e politici.
PARTE II. D IRITTO PROCESSUALE P ENALE
1) Intercettazioni “dirette”/“indirette” e intercettazioni “casuali” di conversazioni di
deputato: risoluzione di conflitto di attribuzioni tra Sezione disciplinare del CSM e Camera
dei Deputati.
2) Riconducibilità alla nozione di «sequestro di corrispondenza», a norma dell’art. 68, terzo
comma, Cost., dell’acquisizione di messaggi di testo inviati a mezzo WhatsApp e posta
elettronica da o per membri del Parlamento: risoluzione di conflitto di attribuzioni tra
Senato della Repubblica e Procura della Repubblica c/o il Tribunale ordinario di Firenze.
3) Incompatibilità del giudice che haemesso la pronuncia di merito a decidere l’incidente di
esecuzione «che contesti la correttezza delle decisioni in tale sede assunte»:
infondatezza della q.l.c. dell’art. 34 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3,
primo comma, 111, secondo comma, Cost.
PARTE III. DIRITTO PENITENZIARIO E DELL’ESECUZIONE
1) Mancata previsione, tra i motivi di rifiuto della consegna nella disciplina del MAE, delle
ragioni di salute croniche del consegnando: infondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, della q.l.c. in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 111 Cost.
2) Mancata previsione, tra i motivi di rifiuto della consegna nella disciplina del MAE, del
cittadino non appartenente all’UE, che risieda o dimori nel territorio italiano e che sia
sufficientemente integrato in Italia: illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, comma 1,
lett. c) della legge n. 69 del 2005 per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma,
Cost., in relazione all’art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI, nonché per
violazione dell’art. 27, terzo comma, Cost.; illegittimità consequenziale dell’art. 18-bis,
comma 2, della legge n. 69 del 2005, come introdotto dall’art. 15, comma 1, del d.lgs.
n. 10 del 2021
PARTE IV. LEGISLAZIONE PENALE SPECIALE
1) Armi e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere: infondatezza della q.l.c. dell’art.
4, secondo comma, prima parte, della legge 18 aprile 1975, n. 110 in riferimento agli
artt. 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost.
Cordiali saluti.
Nola, li 1°.IX.2023
(Ufficio stampa e URP dell’Ordine degli Avvocati di Nola)