CONTRIBUTI CASSA FORENSE ANNO 2013


Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

del Circondario del Tribunale di Nola

 

CONTRIBUTI CASSA FORENSE

ANNO 2013

      Si porta a conoscenza degli iscritti che il contributo assistenziale stanziato dalla Cassa Forense per l’anno 2013 è di € 65.075,22. Le richieste degli aventi diritto dovranno pervenire alla segreteria del Consiglio entro il

16 DICEMBRE 2013

            A tal fine si ricorda che – a norma del Nuovo Regolamento per l’erogazione dell’assistenza della Cassa Forense – il presupposto soggettivo per beneficiare dell’assistenza è l’appartenenza a una delle seguenti categorie:

Øiscritti alla Cassa a tutti gli effetti previdenziali ed assistenziali in data anteriore alla presentazione della domanda di erogazione di assistenza. Agli iscritti alla Cassa sono equiparati coloro che abbiano già presentato domanda di iscrizione; in questo caso,  il procedimento per l’erogazione dell’assistenza può essere attivato solo dopo che la Giunta Esecutiva abbia deliberato sulla domanda di iscrizione;

Øavvocati che, pur non iscritti alla Cassa, contribuiscano, ai sensi dell’art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, o hanno contribuito ai sensi degli artt. 10 e 11 della medesima legge, come modificati dagli artt. 5 e 6 della legge 11 febbraio 1992, n. 141, o abbiano versato contributi personali in base a leggi precedenti;

Øbeneficiari di pensione a carico della Cassa;

Øfamiliari di persone defunte appartenenti ad una delle precedenti categorie o già iscritte al disciolto Ente di Previdenza Forense. A tal fine, si intendono come familiari: il coniuge, i parenti di primo e secondo grado ed i soggetti indicati nell'art. 433 c.c. se e in quanto a carico del defunto.

            L’assistenza a chi versa in stato di bisogno è deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa su proposta motivata del competente Consiglio dell’Ordine. 

Ai fini della valutazione dei requisiti per la erogazione della prestazione assistenziale, dovranno essere considerati i redditi dei componenti il nucleo familiare dell’istante, dichiarati per ciascuno dei due anni precedenti quello della proposta erogazione, che non dovranno essere superiori a euro 32.773,00, aumentati di euro 10.911,00 (pensione minima vigente nel 2012) per ogni componente il nucleo familiare oltre il numero di quattro.

La domanda – in distribuzione presso la Segreteria dell’Ordine – per la concessione dell’assistenza è diretta alla Cassa ed è presentata al Consiglio dell’Ordine in duplice copia.  

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) stato di famiglia dell’istante;

b) attestazione del Consiglio dell’Ordine competente dalla quale risulti la data di iscrizione all’Albo dell’istante; la data ed i motivi dell’eventuale provvedimento di cancellazione, e la data, l’importo e la causale degli eventuali trattamenti assistenziali erogati nel quinquennio precedente;

c) dichiarazione dell’istante dalla quale risultino i redditi propri e di tutti i componenti il nucleo familiare, anche se soggetti a tassazione separata, percepiti nel biennio precedente.

L’attestazione di cui alla lettera b) del primo comma deve essere allegata anche se l’istanza è presentata da un familiare.

Nei casi in cui lo stato di bisogno sia stato determinato da malattia od infortunio, deve essere altresì allegata la certificazione medica relativa e copia della documentazione delle spese sostenute.

Nola, 29 ottobre 2013

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO                                              IL PRESIDENTE

        Avv. Giuseppe Boccia                                                 Avv. Francesco Urraro

Modulo.Domanda.Assistenza.Art17