REVISIONE ALBO AVVOCATI


REVISIONE ALBO AVVOCATI

IL CONSIGLIO,

nell’adunanza del 5 marzo 2013,

alla luce della nuova normativa dettata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 (nuovo ordinamento professionale forense), pubblicata nella G.U. 18 gennaio 2013, n. 15, di cui si riporta in calce il testo dell’art. 18, facendo seguito alla comunicazione del 15.1.2013, si rinnova l’invito agli Iscritti di verificare i requisiti per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo degli Avvocati e negli Elenchi Speciali annessi all’Albo, e a segnalare al COA eventuali cause di incompatibilità, provvedendo in ogni caso a rimuoverle, entro e non oltre il

15 APRILE 2013.

            Scaduto il predetto termine, il Consiglio darà attuazione alla programmata revisione dell’Albo forense e procederà ad accertamento, anche d’ufficio, delle eventuali cause d’incompatibilità non rimosse, attivando la procedura di cancellazione.

 

Art. 18 – (Incompatibilità)

La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio. È consentita l’iscrizione nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell’albo dei consulenti del lavoro;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;

d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

 

Nola, 8 marzo 2013

    IL PRESIDENTE

Avv. Francesco Urraro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

     Avv. Giuseppe Boccia