Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, all’unanimità,
premesso
– che
– che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, nella seduta dell’8 marzo
– che entrambi i richiamati deliberati di astensione, unitamente a quello della Camera Penale di Napoli, venivano comunicati a questo Consiglio successivamente alla predisposizione dell’o.d.g. e alla convocazione della seduta del 12 marzo 2013;
– che nella richiamata seduta consiliare del 12 marzo 2013, questo Consiglio, pur non avendo all’o.d.g. la questione e non potendo, pertanto, assumere formali deliberazioni al riguardo, letti i deliberati delle Camere penali di Nola e Napoli e del C.O.A. di Napoli, rilevato che dal contenuto degli stessi non era dato comprendere quali fossero i fatti integranti i denunziati tentativi di delegittimazione, intimidazione, criminalizzazione (degli avvocati penalisti) e compressione della funzione difensiva, né quale fosse, da chi istruita, contro chi diretta e per quali fatti di rilevanza penale, la “pseudo-inchiesta” che vedrebbe coinvolti alcuni professionisti, decideva di chiedere chiarimenti al COA di Napoli in ordine alle ragioni stesse del suo deliberato, al fine di avere i necessari, minimi elementi di valutazione in ordine alla vicenda in questione;
– che detti chiarimenti venivano chiesti al COA di Napoli con nota prot. n. 721 del 13.3.2013 ed informalmente alla stessa Camera Penale di Nola nella persona di alcuni componenti della sua giunta;
– che ad oggi nessun chiarimento è stato dato a questo Consiglio in merito alla vicenda sottesa ai deliberati di astensione detti;
– che
considerato
– che nessuno può responsabilmente e ragionevolmente decidere senza conoscere preventivamente la materia su cui è chiamato ad assumere una decisione;
– che, pertanto, quelli che
– che l’astensione dalle udienze può essere legittimamente deliberata solo se opportunamente motivata e sempre che venga tempestivamente comunicata prima alla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, pena, in difetto di motivazione o di tempestività nella comunicazione preventiva, l’applicazione di pesanti sanzioni pecuniarie a carico di chi la delibera illegittimamente;
– che, ripetesi, nel caso di specie, alcuna valida motivazione è stata offerta all’esame di questo Consiglio da parte di chi la sollecitava, che potesse consentire l’adozione di un deliberato consiliare di astensione dalle udienze;
– che, peraltro, gli interessi collettivi su cui viene ad incidere l’astensione dalle udienze implicano una ponderazione particolarmente attenta delle ragioni che eventualmente la giustificherebbero (che, allo stato, ripetesi ancora, rimangono sostanzialmente ignote al Consiglio);
– che, oltretutto, un deliberato di astensione, incidendo sull’attività lavorativa di circa 3.500 iscritti all’ordine (tra avvocati e praticanti abilitati al patrocinio), presuppone una preventiva consultazione degli iscritti stessi attraverso l’organo assembleare, che può essere convocato in presenza di precisate ragioni, che, allo stato, non vengono specificamente rappresentate, nello spirito di partecipazione diretta degli iscritti alle decisioni consiliari, vieppiù rafforzato dalla nuova legge professionale forense.
osserva
– che il Consiglio, di fronte a concreti, precisati, illegittimi attacchi contro la funzione difensiva, da chiunque provengano, non ha mai avuto né mai avrà alcun indugio o remora ad intervenire a garanzia e tutela dell’autonomia, dell’indipendenza e della libertà degli avvocati, senza necessità di alcuna, pur gradita, segnalazione esterna, come sin d’ora non ha remore ad esprimere la più convinta solidarietà e il proprio appoggio ai colleghi penalisti che fossero coinvolti ingiustamente in concrete inchieste penali, invitandoli sin d’ora a darne tempestiva comunicazione a questo Consiglio per l’assunzione delle tutele più opportune;
– che a nessuno è consentito condizionare e tanto più forzare il giudizio autonomo e il libero convincimento dell’istituzione consiliare, tanto più dopo avere liberamente e senza alcun condizionamento o ingerenza da parte del Consiglio preso la propria decisione di deliberare l’astensione, come ha fatto
– che il tono sprezzante con il quale
Nola, 19.3.2013
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Avv. Giuseppe Boccia Avv. Francesco Urraro