Cassa Forense, compensazione contributi minimi 2013


Cassa Forense, compensazione contributi minimi 2013

 

Newsletter n. 76 dell’11.III.2013

 

Domanda di rimborso ex art. 22 legge 576/1980 mediante compensazione con i contributi minimi 2013

 

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, con delibera del 22/11/2012, ha ritenuto opportuno consentire di formulare, esclusivamente in via telematica ed entro il termine perentorio del 30 aprile 2013, richiesta di rimborso del contributo soggettivo pagato per anni deliberati non validi ai fini pensionistici per mancanza del requisito della continuità professionale (art. 22 della legge 576/1980), mediante compensazione con i contributi minimi 2013.

Il servizio on-line per la presentazione di tale domanda è disponibile tramite la sezione "Accessi Riservati/Posizione Personale/Istanze OnLine" e resterà attivo fino al 30 aprile 2013.

L'ufficio, esaminata la procedibilità della domanda, dovrà autorizzare la compensazione richiesta provvedendo al rimborso dell'eventuale credito residuo, ovvero alla predisposizione di un nuovo M.Av., con scadenza 31/10/2013, per la richiesta di pagamento dell'eventuale saldo dei contributi minimi 2013. Tale autorizzazione verrà comunicata entro il 10 settembre 2013 esclusivamente tramite PEC.

Il professionista che non sia stato autorizzato espressamente ad operare la compensazione nei modi e nei termini sopra descritti, dovrà comunque eseguire il pagamento integrale dei contributi minimi 2013, tramite i bollettini M.Av. già in suo possesso, entro il termine del 30 settembre 2013, per non incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento vigente.

 

Requisiti

La possibilità di inoltrare la domanda di rimborso ex art. 22 con richiesta di compensazione con i contributi minimi 2013 è riservata ai professionisti che:

– risultino iscritti alla Cassa (tenuti al pagamento dei contributi minimi 2013;

– abbiano almeno un anno (anteriore al 2009) deliberato dalla Giunta Esecutiva non valido ai fini pensionistici per mancanza del requisito della continuità professionale;

– abbiano inviato entro il 31 dicembre 2012 tutte le comunicazioni dei redditi (modelli 5) relative agli anni di iscrizione Cassa;

– abbiano pagato integralmente i contributi relativi agli anni deliberati inefficaci ai fini pensionistici;

– siano in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), del codice meccanografico assegnato da Cassa Forense e del PIN per l'accesso alla "Posizione Personale" della sezione "Accessi Riservati" del sito internet.

La Direzione Generale

 

(pubblicata sul sito dell’Ente di previdenza forense l’8-03-2013)